PCPF ita - Società | |||
|
|||
|
|||
La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.(27) a) L‘aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita dell‘essere umano.(28) b) Il rispetto per la dignità dell‘essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell‘embrione umano.(29) c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del diritto all‘integrità fisica e contrastano il bene della famiglia. d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l‘hanno pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo dopo il parto.(30) e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale.(31) f) Gli orfani o i fanciulli privi dell‘assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l‘affidamento o l‘adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.(32) g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.(33) |
|||
|
|||
Ultimo aggiornamento di questa pagina: 11-OTT-13
|
|||
pcpf - Copyright @2005 - Strumenti Software a cura di Seed
|