PCPF ita - Società
Carta dei Diritti della Famiglia 10
Articolo 9



Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell‘ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta.

a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno sviluppo. Non devono essere impedite dall‘acquistare e conservare proprietà private che possano favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti l‘eredità o la trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i diritti dei membri della famiglia.
 
b) Le famiglie hanno diritto a misure nell‘ambito sociale che tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di uno o di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente, di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per ragioni di anzianità, di handicap fisici o mentali o dell‘educazione dei figli.
 
c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all‘interno della propria famiglia o, quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità, esplicando quelle attività che sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di partecipare alla vita sociale.
 
d) I diritti e la necessità della famiglia, e specialmente il valore della sua unità, devono essere presi in considerazione nella politica e nella legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di detenzione.
 


Ultimo aggiornamento di questa pagina: 30-OTT-13
 

pcpf - Copyright @2005 - Strumenti Software a cura di Seed