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Carta dei Diritti della Famiglia 4   versione testuale
Articolo 3



Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l'intervallo fra le nascite e il numero dei Egli da procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione e all'aborto.(23)

a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie nel decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità umana e contro la giustizia.(24)
 
b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei popoli non deve essere condizionato dall'accettazione di programmi di contraccezione, sterilizzazione o aborto.(25)
 
c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e l'educazione dei figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto a un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione.(26)
 
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