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Carta dei Diritti della Famiglia 5   versione testuale
Articolo 4



La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento.(27)

a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita dell'essere umano.(28)

b) Il rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento dell'embrione umano.(29)

c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia.

d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come l'hanno pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo dopo il parto.(30)

e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale sviluppo personale.(31)

f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve provvedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori.(32)

g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano.(33)
 
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